Competenze dell’Ufficio d’Ambito

L’Ufficio d’Ambito ha le seguenti competenze:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’ articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
c) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
d) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
e) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
f) l’individuazione degli agglomerati di cui all’ articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
g) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’ articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
h) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 sono state attribuite competenze specifiche all’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi della legge 22 dicembre 2011 n. 214, incidendo in maniera significativa sulle competenze individuate precedentemente dalla L.R. 21/2010 e ss.mm.ii., in particolare per quanto riguarda la definizione della tariffa, ora totalmente in capo alla AEEGSI.