Normativa di riferimento
- il D.Lgs.152/06, art.101, comma 7;
La Giunta Regionale ha approvato, con D.G.R. n. 1406 del 25 marzo 2019, il Regolamento Regionale numero 6 del 29 marzo 2019 che abroga il R.R. n.3 del 24 marzo 2006.
Articolato e allegati sono stati pubblicati sul supplemento n. 14 del BURL del 2 aprile 2019
Il regolamento, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto Regionale, è in vigore dal 3 aprile 2019.
L’art. 22 comma 4 del RR n.6/2019 dispone che “Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l’assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all’ufficio d’ambito:
a) la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell’allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera b)”.
Alla luce di quanto sopra si rimanda alla compilazione della specifica modulistica presente nella sezione “Modulistica”.
Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del suddetto RR.n.6/2019:
- In caso di comunicazione effettuata ai sensi del comma 4, lettera a), l’assimilazione si ritiene confermata qualora l’Ufficio d’Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
- In caso di richiesta effettuata ai sensi del comma 4, lettera b), l’Ufficio d’Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare, tramite l’apposita modulistica, all’Ufficio d’Ambito:
- a) le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
- b) le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
Si riportano di seguito gli oneri di procedibilità approvati con Deliberazione del CdA n. 2 del 05.09.2019:
Tipologia atto | Oneri di procedibilita’ a favore di Ato |
Richiesta di Assimilazione
(art. 22 comma 4 lettera b) del R.R. 6/2019 |
80 euro |
Comunicazione di Assimilazione
(art. 22 comma 4 lettera a) del R.R. 6/2019 |
30 euro |
Variazione della titolarità – Voltura del provvedimento di Assimilazione
(art. 22 comma 8) del R.R. 6/2019 |
50 euro |
Cessazione scarichi | 50 euro |
La dichiarazione di assimilazione non ha un termine specifico di scadenza; la propria validità è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti quali/quantitativi dichiarati nell’istanza che ne hanno permesso il rilascio.
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=UDAPM
Il pagamento dovrà riportare l’indicazione, nella causale, del nome dell’Impresa cui si riferisce il pagamento e la tipologia di atto richiesto.
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