Autorizzazione Unica Ambientale

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di Adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli Impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art.23 del D.L. 9/02/2012 n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012 n.35. Il citato è stato approvato con il DPR 13/03/2013 n.59 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29/05/2013 – suppl. Ordinario n.42.

L’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art.2 del DPR n. 59 del 2013 è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ed ha sostituito gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i sotto indicati titoli abilitativi:

a. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 152/06;
b. Comunicazione preventiva di cui all’art.112 del D.Lgs. 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs. 152/06;
d. Autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06;
e. Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8 commi 4 e 6 della L. n. 447/95;
f. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92;
g. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.


Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 281/97, è stato adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Sino all’adozione di tale Decreto, le domande per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale potranno essere presentate nel rispetto della procedura indicata all’art. 4 del DPR n. 59/2013 con l’utilizzo della modulistica attualmente in uso.

Dalla delibera discendono i due successivi decreti:

Il d.d.g. 25 giugno 2014 n. 5512 con cui è stato approvato il modello unico per la presentazione di istanze di AUA e si sono rese disponibili, in via sussidiaria ed a titolo gratuito, le funzionalità della piattaforma regionale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) al fine di garantire la gestione telematica delle istanze in formato standard XML, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 160/2010
Il d.d.c. 25 giugno 2014 n. 5513 ,con cui sono approvate le specifiche tecniche per garantire l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della presentazione delle istanze AUA e le tempistiche di adeguamento

A partire dal 1 novembre 2014 è divenuto obbligatorio, da parte dei Gestori, la presentazione delle istanze AUA mediante l’utilizzo della modulistica regionale unificata e da parte dei SUAP e delle Autorità competenti, l’integrazione delle specifiche di interoperabilità nei sistemi in uso.

A partire dal 1 novembre 2014  tutte le istanze di AUA devono essere inviate telematicamente, coerentemente a quanto previsto dal richiamato DPR 160/2010, utilizzando piattaforme telematiche rese disponibili dai SUAP.

Non possono pertanto essere presentate istanze di AUA:

in via cartacea
via PEC
mediante modulistica differente da quella regionale unificata

L’Autorizzazione unica ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta non oltre il termine di 6 mesi prima della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’art.108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare all’ATO, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo. L’ATO potrà procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

Per quanto sopra indicato e nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto della L.241/90 e del DPR n. 59/2013, le domande eventualmente presentate, o comunque pervenute a questa Autorità in modalità non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.

Per il calcolo degli oneri istruttori AUA è necessario utilizzare il foglio di calcolo disponibile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano, raggiungibile cliccando qui.

Per il pagamento degli oneri ATO è possibile accedere ai pagamenti spontanei attraverso la pagina disponibile al seguente link:

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=UDAPM

Il pagamento dovrà riportare l’indicazione, nella causale, del nome dell’Impresa cui si riferisce il pagamento e del codice di riferimento dell’atto richiesto.

La ricevuta del pagamento verrà generata automaticamente dal Sistema PagoPA.

Tutorial per la modalità di pagamento.

Per gli oneri di istruttoria tecnica per il rilascio del parere da parte del Gestore, si rimanda ai   riferimenti  dei Gestori come sotto indicati che forniranno direttamente il costo del servizio e le modalità di pagamento.

In caso sia necessario acquisire il parere di due Gestori differenti (Gestore della rete fognaria pubblica e Gestore dell’impianto di depurazione) l’utente dovrà versare gli oneri di istruttoria tecnica esclusivamente al Gestore dell’impianto di depurazione.

– PER CAP EVOLUTION SRL:
http://www.gruppocap.it/clienti/amiacque/servizio-clienti/autorizzazioni-scarichi-industriali

– PER MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.:
https://www.latuaacqua.it/wps/portal/latuaacqua/it/home/le-tue-esigenze/scarichi-industriali/Oneri/!ut/p/z1/pZBBDoIwFESP1BHaWpcVtZbaCKKA3RhWpomiC-P5JcSNiVaMs_vJez-TIY7UxLXN3R-bm7-0zam7944fVkLppUhglR4LcCjDxCYDdEyqHrCYRErQyKJME-SpnGk-34JTEPeTr9bFFHk8yotFxFBQ_pdvMjrMx4fIgf0DgAu_r4jrkdCCr8CbiUKAydg3gD6BQM3redelhtdePgBjLd6p/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

ONERI GESTORE DEL SII:

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 2 del 07/10/2019 è stata deliberata l’applicazione, tra l’altro, degli oneri istruttori a favore del Gestore del SII – a valere sull’intero territorio di ATO – relativi ai pareri resi in merito agli scarichi con presenza di sostanze pericolose, anche  per i procedimenti autorizzazione unica ambientale (AUA). Pertanto di seguito sono indicati gli oneri istruttori a favore del Gestore:

Tipologia atto Sostanze pericolose Oneri istruttori
Nuova, rinnovo, modifica sostanziale Assenza di sostanze pericolose 300 euro +IVA
Presenza di sostanze pericolose 450 euro +IVA